Aggravamento di menomazione preesistente

Aggravamento di menomazione preesistente

 

 

 

 

 

 

valutazione in ambito R.C. dell’aggravamento di menomazione preesistente

Il quesito (fattori concausali nella produzione di menomazioni) è di stretta competenza medico-legale. I giuristi  hanno poco indagato la questione  incorrendo, non di rado, in contraddizioni ed in pronunzie contrastanti.

DOTTRINA
Partiamo dalla classificazione delle ipotesi secondo  Dottrina medico-legale (Cazzaniga – Cattabeni – Luvoni) :

Limitandoci alla materia RC possiamo distinguere innanzitutto:

– Concause di determinazione dell’illecito
– Concause di lesione
– Concause di menomazione (menomazioni multiple o complesse)

Il primo gruppo riguarda i fatti (commissivi od omissivi) rilevanti sulla produzione dell’illecito; tali concause sono pacificamente prese in considerazione dal primo comma dell’art. 1227 cod.civ. (abbattimento per concorso sulla produzione del fatto illecito).

Il secondo gruppo riguarda invece quei fatti, antecedenti, successivi o contestuali all’illecito, che , concorrendo tra loro, incidono sulla produzione della lesione corporale (es. caso del paziente che, non ottemperando alle prescrizioni, fà degnerare la lieve lesione iniziale in diversa grave patologia). Tali concause, se ed in quanto derivanti da comportamenti dello stesso danneggiato, sono regolate dal II° comma dell’art. 1227 cod.civ. (“aggravamenti evitabili secondo la ordinaria diligenza”)

Il terzo gruppo riguarda invece – in modo specifico – la materia sottoposta alla nostra attenzione perché per “concausa di menomazione” si intende un danno alla persona che si innesta su una precedente invalidità permanente (con il risultato di avere un soggetto affetto da, appunto da “menomazioni multiple”)

Le concause di menomazione si distinguono, classicamente, in CONCORRENTI (quando incidono sullo stesso comparto anatomico-funzionale) ed in COESISTENTI ( quando colpiscono comparti diversi).

A loro volta esse (concorrenti e coesistenti ) posso derivare dallo stesso fatto illecito (monocrone) o da diversi e successivi fatti illeciti (policrone)

Sempre secondo Dottrina medico-legale (in ambito extralavorativo) per quelle coesistenti non si tiene conto della precedente menomazione mentre, per quelle concorrenti, si dovrebbe applicare la c.d. formula Gabrielli (per analogia al settore lavorativo, art. 79 TU Inail) . Tale formula tiene conto della c.d. “validità residua” (o meglio della attitudine lavorativa residua) e, attraverso una formula, garantisce un “aumento” sulla percentuale dovuta in quanto, nella menomazione concorrente policrona, si compromette un sistema organofunzionale già compromesso con conseguente preclusioni (anche extralavorative) normalmente più pesanti.

Si è usato il condizionale in quanto la più recente Dottrina medico-legale ( “Guida Orientativa per la valutazione del danno biologico permanente” – Bargagna e Altri – Giuffrè) ha, di fatto, abbandonato tale prassi richiamando la necessità dell “apprezzamento globale del danno alla persona” dichiarando espressamente “ non corretto e non opportuno” il ricorso a formule matematiche di tipo infortunistico.

Facciamo degli esempi:
MENOMAZIONE MULTIPLA COESISTENTE
Se, per colpa, provoco la rottura di un ginocchio a soggetto portatore di precedente trauma cranico commotivo sarò tenuto a pagare, per l’intero, la quota relativa alla inabilità indotta all’apparato motorio del soggetto come se fosse stato sano, non tenendosi conto, cioè, della precedente menomazione neurologica ( in quanto incidente su diverso comparto). La percentuale ( 8%) dovrà essere valutata e liquidata sui primi 8 punti delle tabelle come se il soggetto fosse precedentemente integro.

MENOMAZIONE MULTIPLA CONCORRENTE con aggravamento delle preclusioni
Se per colpa spezzo la caviglia a soggetto portatore (sulla medesima gamba) di trauma discorsivo al ginocchio si deve operare “valutazione complessiva” o “globale” della indotta menomazione come se si trattasse di unico infortunio. La menomazione complessa coesistente dovrà, allora, essere apprezzata per le concrete limitazioni motorie arrecate. La percentuale non sarà “estrapolata” dalla somma aritmetica o dalla formula Gabrielli (che tende ad un aumento) ma sarà “globalmente valutata” dal CTU. Il relativo valore (10%) partirà sempre dallo zero e mai dalla quota di IP relativa alla menomazione pregressa.

MENOMAZIONE MULTIPLA CONCORRENTE senza aggravamento delle preclusioni

Vi è anche il caso della menomazione multipla (policrona) incidente sullo stesso identico comparto anatomico funzionale (classico esempio di trauma rachide cervicale ripetuto a distanza di anni).
Qui vi è chi sostiene la applicabilità della formula a scalare ( Balthazard) per cui il nuovo danno varrebbe di meno. Richiamato, anche per tali ipotesi, il ripudio delle formule matematiche ( sia in aumento sia in diminuzione), si dovrà aver riguardo – nell’ambito del motivato giudizio medico-legale – alle concrete preclusioni apportate (in via immediata e diretta ex art. 1223 c.c.) dal nuovo fatto illecito. Se la IP derivante dal pregresso colpo di frusta ( 2%) è, all’esito del secondo trauma, sostanzialmente immutata (in quanto la riduzione e la limitazione funzionale è la stessa) potrà essere riconosciuto, al massimo, un punto o mezzo punto in più (come normalmente accade in sede di ctu) con aggravamento della sola inabilità temporanea che, mediamente, potrà essere un po’ più lunga del normale.

GIURISPRUDENZA E PRASSI LIQUIDATIVA

In ipotesi di menomazione complessa concorrente tanti colleghi che assistono i danneggiati cercano la (conveniente) strada della valutazione monetaria del singolo punto percentuale partendo dalla percentuale pregressa.
Esempio: cliente con rottura legamento collaterale mediano che si innesta su precedente rottura totale del legamento crociato medesimo ginocchio.
Ho un 5% che si innesta su di un precedente 10%. Ovvio che – economicamente – mi convenga richiedere il pagamento dei cinque punti che vanno dal 10 al 15 rispetto ad una valutazione “globale” della menomazione complessa ( per la quale, mediamente, sarà riconosciuto non un 5%, ma un 6 o un 7%).

Ciò è assolutamente da respingere per tre ragioni:

I° – Come appena detto la migliore dottrina medico-legale parla espressamente, ripudiate le formule matematiche, di “valutazione globale” delle ricadute alla persona, caso per caso, con percentuale adattata su misura;

II° – Lo stesso Codice delle Assicurazioni Private , all’articolo 138 comma 3°, prevede la possibilità, in considerazione delle peculiari condizioni soggettive del danneggiato ( tra le quali ben vi può essere anche una precedente menomazione), di aumentare il risarcimento sino al trenta per cento;

III° – La giurisprudenza di merito afferma – correttamente – che “la preesistente menomazione incide non nella fase della liquidazione, di traduzione in termini monetari del danno subito, ma in quella di accertamento del grado di invalidità permanente per la cui determinazione deve essere debitamente ( e “globalmente”) considerata l’incidenza delle pregresse lesioni” ( v. infra Trib. Como 14.01.2008)

CONCLUSIONI
In tutti i casi di MENOMAZIONI MULTIPLE (sia coesistenti sia concorrenti) la rilevazione delle stesse (normalmente fatta in sede di anamnesi sia prossima sia remota) è di stretta competenza medico-legale.
Così come è di stretta competenza medico-legale è la – non sempre facile – determinazione della misura percentuale della inabilità “globale e personalizzata” ( sia temporanea sia permanente) che ne deriva.
La successiva fase liquidativa (stragiudiziale o giudiziale) non presenta, al contrario, alcuna peculiarità o difficoltà di sorta trattandosi di applicare le note tabelle di traduzione monetaria

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.